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Circolare 79

Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024.

Normativa di riferimento per l'espletamento degli Esami di Stato nel Primo Ciclo di Istruzione A.S. 2023/2024

Utente Webmaster

da Webmaster

Docente

Ai Sigg. Genitori degli alunni delle Classi TERZE

A tutto il Personale docente

Atti

OGGETTO: Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2023/2024.

Si trasmette l’Ordinanza Ministeriale n.4155 del 7.02.2023, con la quale il Ministro dell’Istruzione disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo per il corrente anno scolastico.

L’ordinanza definisce le modalità di espletamento dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2022/2023.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle

lezioni e il 30 giugno 2023.

ESPLETAMENTO DELL’ESAME DI STATO

Requisiti di ammissione all’esame

In base a quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, l’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione

dei livelli di apprendimento in una o più discipline, e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

Voto di ammissione

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce ai soli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi (art. 6, c. 5, D.Lgs. 62/2017).

Non ammissione

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.

Prove d’esame

L’articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l’articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

L’esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte relative all’esame di Stato sono:

1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento

2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche

3) prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.

Il colloquio (DM. 741/2017, articolo 10), condotto collegialmente dalla sottocommissione, valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale

dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di

collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio accerta anche il livello di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento trasversale di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, che ha abrogato l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.

Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l’esame di Stato si svolge con le modalità previste dall’art. 14 del D.M. 741/2017.

Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della L. 170/2010 e della L. 104/1992 non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.

Tutte le operazioni connesse all’organizzazione e allo svolgimento dell’esame di Stato restano disciplinate, per quanto compatibile, dall’art. 5 del D.M. 741/2017.

Il colloquio orale avrà durata massima di 30 minuti

VALUTAZIONE FINALE

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.M. 741/2017. L’esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.

CANDIDATI PRIVATISTI

I candidati privatisti sono ammessi all’esame di Stato, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 741/2017 e sostengono l’esame di Stato con le modalità previste per i candidati interni.

La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all’unità superiore.

L’esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

Si allegano:

1. Ordinanza Ministeriale n. 4155/2023;

2. D.P.R. 249/1998;

3. D.Lgs. 62/2017;

4. D.M. 741/2017;

5. D.M. 14/2024.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Antonietta Cembalo

Documento firmato digitalmente

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